STATUTO

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE ARTEMISIA

Articolo 1. Costituzione e  Denominazione
E’ costituita l’Associazione culturale denominata Artemisia con sede in Bari, con durata illimitata.
Essa è disciplinata dal presente statuto e dalle vigenti leggi in materia
Articolo 2. Scopi e Finalità
L’Associazione è apolitica, aconfessionale, senza fini di lucro, intende uniformarsi, nello svolgimento della propria attività, ai principi di democraticità interna e della struttura, di elettività, di gratuità delle cariche associative ed ha lo scopo di:
-          Praticare , diffondere e promuovere la cultura
-          Creare momenti di aggregazione artistica allo scopo di espressione e promozione culturale
-          Organizzare eventi teatrali e musicali, realizzare mostre artistiche, promuovere la cultura letteraria attraverso concorsi e premi
Per il raggiungimento dei suoi scopi statutari, l’Associazione può:
1. Allestire spettacoli teatrali , organizzare rassegne teatrali, concorsi letterari, agendo nel rispetto della normativa vigente
2. Organizzare eventi ed iniziative di carattere culturali: festival e spettacoli teatrali, musicali e cinematografici, rassegne, mostre, convegni, fiere, presentazioni, inaugurazioni, conferenze stampa, concorsi letterari, corsi e seminari di formazione, workshop, eventi a tema all’interno di strutture pubbliche e/o private all’uopo indicate, eventi aziendali;
4. promuovere ed organizzare eventi culturali e partecipare ad esse con propri soci anche se promosse ed organizzate da altre associazioni, Enti pubblici e privati
5. promuovere la pratica teatrale con corsi di aggiornamento anche nell’ambito scolastico, per le diverse specializzazioni, rivolti in maniera prevalente ai propri soci e a utenti diversi, anche se portatori di interessi sociali
6. ideare progetti di valorizzazione ed artistici del territorio, tra cui l’allestimento, la gestione e promozione di musei, biblioteche, mostre ed archivi; gestire servizi aggiuntivi di musei, teatri, cinema, biblioteche ed altri locali aperti al pubblico, ivi compresi servizi di accoglienza e visite ai musei
7. progettare attività e percorsi atti a promuovere l’integrazione sociale e culturale nell’ambito della Comunità Europea da sottoporre ad approvazione nell’ambito di bandi locali, regionali, nazionali o emanati da enti, uffici e Direzioni Generali dell’Unione Europea
Per l’attuazione dei propri scopi, l’Associazione potrà assumere od ingaggiare artisti, conferenzieri, esperti o altro personale specializzato estraneo all’Associazione.
L’associazione potrà prestare anche ad altri enti pubblici o privati, italiani o stranieri, la propria collaborazione per la realizzazione di iniziative conformi al proprio scopo e potrà eventualmente aderire ad altre associazioni delle quali condivida le finalità previa delibera dell’Assemblea dei soci, secondo i modi e i termini previsti dal presente statuto.
L’Associazione potrà in via accessoria, ausiliaria, secondaria e strumentale, svolgere attività commerciale, pubblicitaria ed editoriale, per il raggiungimento degli scopi sociali; potrà partecipare ad altre associazioni con oggetto analogo al proprio e potrà promuovere e partecipare a federazioni di associazioni analoghe. L’Associazione destinerà i fondi raccolti per la realizzazione dei fini sociali.
Articolo 3. Risorse Economiche
L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:
a)      Quote associative ordinarie
b)      Quote associative supplementari o straordinarie
c)       Donazioni, eredità lasciti testamentari e legati
d)      Erogazioni liberali e oblazioni
e)      Contributi di enti pubblici e privati
f)       Rimborsi derivati da convenzioni
g)      Entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, connesse agli scopi istituzionali
h)      Entrate derivanti da manifestazioni, raccolte pubbliche di fondi e attività commerciali occasionali, connesse alla necessità di reperimento fondi per il perseguimento delle attività istituzionali
I fondi sono depositati presso l’Istituto di credito stabilito dal Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo delibera sulle seguenti operazioni finanziarie: apertura conti correnti bancari e postali, permute e alienazioni immobiliari e mobiliari, assunzioni di obbligazioni anche cambiarie e mutui ipotecari, apertura e utilizzo di aperture di credito e finanziamento di ogni tipo; stipulazioni di contratti; emissione di assegni e prelevamenti al fine della gestione dell’ordinaria amministrazione.
Nel caso di raccolta pubblica di fondi, l’Associazione dovrà redigere l’apposito rendiconto, previsto dalle leggi vigenti.

Articolo 4. Associati
Possono far parte dell’Associazione tutti coloro che facciano domanda scritta al Consiglio Direttivo, dichiarando
1.       Di voler partecipare alla vita associativa
2.       Di voler condividere gli scopi istituzionali
3.       Di accettare senza riserve lo Statuto
4.       Di rispettare i regolamenti interni
Gli associati si distinguono in:
a)      SOCI FONDATORI, coloro che hanno ideato la costituzione dell’associazione
b)      SOCI ORDINARI, coloro che versano l’apposita quota associativa, così come deliberato dal Consiglio Direttivo, aderendo nel contempo al presente statuto
c)       SOCI SOSTENITORI, coloro che vogliano versare somme di denaro o mettere a disposizione dell’associazione senza corrispettiva prestazione alcuna, beni o servizi di qualsiasi natura, al solo fine di sostenere l’attività che la stessa promuove
Fra gli associati, siano essi ordinari o fondatori, esistono parità di diritti e doveri. Gli associati hanno diritto di voto per l’approvazione e le modifiche dello statuto dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione. Ogni associato ha un voto. Il numero degli iscritti all’associazione è illimitato. La quota associativa è stabilita ogni anno dal Consiglio direttivo; non è restituibile in caso di recesso o di perdita della qualifica di aderente. I soci possono frequentare la sede sociale e tutti gli altri luoghi dove vengono esercitate le attività dell’associazione; partecipare alle manifestazioni e ad ogni altra attività da essa promosse e fruire di tutti i servizi dalla stessa forniti.
Articolo 5. Acquisto e perdita della qualifica di socio
La qualifica di socio si assume previa accettazione della domanda che gli interessati devono indirizzare al Consiglio Direttivo, che decide insindacabilmente e previo versamento della quota associativa.
La qualifica di socio si perde: per dimissioni da comunicare per iscritto, per delibera di esclusione del Consiglio Direttivo per accertati motivi di incompatibilità, per aver contravvenuto alle norme ed agli obblighi statutari o per altri motivi che comportino indegnità, per morosità nel pagamento della quota associativa senza giustificato motivo.
Articolo 6. Organi dell’Associazione
Sono organi dell’Associazione:
-          L’Assemblea dei soci
-          Il Consiglio Direttivo
-          Il Presidente ed il Vice Presidente del Consiglio Direttivo
-          Il revisore dei conti, se nominato
Articolo 7. Assemblea dei soci
L’Assemblea dei soci è l’organo sovrano dell’associazione.
I soci sono convocati in assemblea almeno una volta l’anno. Hanno diritto di intervenire in assemblea tutti i soci maggiori di età in regola con il pagamento della quota associativa periodica. Ogni socio ha un voto in assemblea. Non è ammessa delega.
L’assemblea si riunisce nella sede sociale o nel diverso luogo indicato nell’avviso di convocazione. La convocazione viene effettuata dal Consiglio Direttivo non meno di venti giorni prima di quello fissato per l’adunanza, mediante affissione nella sede sociale di un apposito avviso contenente l’ordine del giorno, la data, l’ora e il luogo dell’adunanza; in mancanza di sede sociale il presidente invierà una mail ai soci con le stesse modalità
L’assemblea inoltre deve essere convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno il 10% (dieci per cento) dei soci.
L’assemblea nomina il proprio presidente. Il Presidente nomina un segretario. Il Presidente constata la regolarità dell’assemblea nonché il diritto di intervento e di voto dei singoli soci.
Delle riunioni di assemblea si redige verbale debitamente firmato dal presidente e dal segretario ed eventualmente dagli scrutatori, qualora vi siano state votazioni.
Le delibere assembleari saranno rese note a tutti gli associati, con particolare riguardo a quelli non intervenuti, con le stesse modalità previste per l’avviso di convocazione dell’assemblea.
Articolo 7. Assemblea ordinaria
L’assemblea ordinaria si costituisce validamente quando interviene in prima convocazione almeno la metà degli associati, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti: essa delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza assoluta dei soci presenti
L’assemblea ordinaria
a.       Approva il bilancio o rendiconto
b.      Nomina i membri del Consiglio Direttivo e eventualmente il revisore contabile
c.       Approva e modifica il regolamento interno dell’associazione
d.      Delibera su ogni argomento attinente alla gestione ad essa sottoposto dal Consiglio Direttivo e su quant’altro ad essa demandato per legge o per statuto
Articolo 8. Assemblea straordinaria
L’assemblea straordinaria si costituisce validamente quando intervengono in prima convocazione la totalità dei soci e in seconda convocazione la metà dei soci; essa delibera con la maggioranza assoluta dei soci presenti.
L’assemblea straordinaria delibera:
a.       Sulle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto
b.      Sullo scioglimento dell’associazione e sulla devoluzione del patrimonio, secondo le disposizioni del presente statuto
c.       Sul trasferimento della sede dell’associazione
d.      Su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo
Per la validità della delibera di cui al precedente punto b., occorre la presenza di metà dei soci ed il voto favorevole di tutti gli associati presenti
Le delibere assembleari, sia in sede ordinaria che straordinaria, prese in conformità al presentate statuto, obbligano tutti i soci anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto
Articolo 9. Consiglio Direttivo
L’associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da almeno tre membri eletti dall’assemblea fra i soci.
I membri del consiglio direttivo durano in carica un anno e sono rieleggibili. Essi eleggono al loro interno il Presidente ed il Vice Presidente.
Il Presidente, ed in caso di impedimento il Vice Presidente, cura l’esecuzione delle deliberazioni dell’assemblea e del consiglio direttivo. Nessun compenso è dovuto ai Consiglieri, al Presidente ed al Vice Presidente per l’attività svolta, salvo il rimborso delle spese sostenute e documentate.
Il Consiglio è convocato dal Presidente o su richiesta di almeno due membri ed è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei consiglieri. Delle riunioni del Consiglio è redatto verbale su apposito libro. Il consiglio delibera a maggioranza semplice in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.
Articolo 10. Poteri del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’associazione.
In particolare esso procede:
a)      Alla redazione dei bilanci o rendiconti ed alla loro presentazione all’assemblea
b)      Alla predisposizione del regolamento interno dell’associazione ed alle modifiche di esso, sottoponendoli all’approvazione dell’assemblea
c)       Alla fissazione delle quote associative annuali
d)      Alla revisione degli elenchi dei soci in modo da accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario
e)      A deliberare l’accettazione delle domande per l’ammissione di nuovi soci
f)       A determinare la politica gestionale dell’associazione e deliberare sulla formazione dei vari programmi da attuare in funzione del conseguimento degli scopi istituzionali
g)      A deliberare su ogni altra questione riguardante l’attività dell’associazione per l’attuazione delle sue finalità secondo le direttive dell’assemblea, assumendo tutte le iniziative necessarie
Il Consiglio Direttivo può anche delegare parte delle proprie attribuzioni a uno o più dei suoi membri determinando i limiti della delega.
Articolo 11. Il Presidente
Salvo quanto già risultante incidentalmente dai precedenti articoli, al Presidente del Consiglio Direttivo e, in caso di assenza o impedimento di questi, al Vice Presidente è attribuita, a tutti gli effetti, la rappresentanza di fronte ai terzi ed in giudizio dell’associazione.
La rappresentanza spetta inoltre, nei limiti dei loro poteri, agli eventuali consiglieri delegati
Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l’associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi. I consiglieri delegati hanno potere di firma nei limiti della delega loro conferita.
Articolo 12. Entrate e patrimonio
Le entrate dell’associazione sono costituite da:
1.       Quote associative periodiche versate dai soci ogni anno e eventuali contributi volontari degli associati che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell’associazione
2.       Dal ricavato dall’organizzazione di raccolte pubbliche di fondi effettuate occasionalmente
3.       Da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio
4.       Eventuali entrate per servizi prestati nell’ambito delle attività istituzionali e di quelle connesse
5.       Eventuali erogazioni, donazioni, lasciti
6.       Da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale
Tutte le quote associative annuali non sono trasmissibili, salvo i trasferimenti mortis causa, né rivalutabili
È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
In caso di scioglimento per qualunque causa dell’associazione, l’assemblea in seduta straordinaria provvederà, sentito l’organismo di controllo di cui all’art.3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n.662, alla devoluzione del patrimonio dell’associazione ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità salvo diversa destinazione imposta dalla legge
Articolo 13. Esercizio finanziario
L’Esercizio Finanziario si apre il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
Il consiglio direttivo redigerà il bilancio consuntivo e preventivo, che dovranno essere annualmente approvati dall’assemblea
Il bilancio annuale deve fare riferimento sia alla situazione economica che a quella finanziaria dell’associazione e deve essere reso noto a tutti gli associati previo deposito presso la sede sociale in modo che ogni associato ne possa prendere visione
Articolo 14. Controversie
In caso di controversie fra i soci o fra i soci e l’associazione, relativamente all’atto costitutivo o al presente statuto , sarà competente un Collegio di tre arbitri, nominati uno per ciascuno delle parti ed il terzo di comune accordo, il quale giudicherà secondo equità e senza formalità di procedure, salvo che tali controversie non siano per legge demandate al giudizio dell’autorità giudiziaria.






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