Articolo 1. Costituzione e
Denominazione
E’ costituita l’Associazione
culturale denominata Artemisia con sede in Bari, con durata illimitata.
Essa è disciplinata dal presente
statuto e dalle vigenti leggi in materia
Articolo 2. Scopi e Finalità
L’Associazione è apolitica,
aconfessionale, senza fini di lucro, intende uniformarsi, nello svolgimento
della propria attività, ai principi di democraticità interna e della struttura,
di elettività, di gratuità delle cariche associative ed ha lo scopo di:
-
Praticare , diffondere e promuovere la cultura
-
Creare momenti di aggregazione artistica allo
scopo di espressione e promozione culturale
-
Organizzare eventi teatrali e musicali,
realizzare mostre artistiche, promuovere la cultura letteraria attraverso
concorsi e premi
Per il
raggiungimento dei suoi scopi statutari, l’Associazione può:
1. Allestire spettacoli teatrali , organizzare rassegne teatrali, concorsi letterari, agendo nel rispetto della normativa vigente
1. Allestire spettacoli teatrali , organizzare rassegne teatrali, concorsi letterari, agendo nel rispetto della normativa vigente
2. Organizzare eventi
ed iniziative di carattere culturali: festival e spettacoli teatrali, musicali
e cinematografici, rassegne, mostre, convegni, fiere, presentazioni,
inaugurazioni, conferenze stampa, concorsi letterari, corsi e seminari di
formazione, workshop, eventi a tema all’interno di strutture pubbliche e/o
private all’uopo indicate, eventi aziendali;
4. promuovere ed
organizzare eventi culturali e partecipare ad esse con propri soci anche se
promosse ed organizzate da altre associazioni, Enti pubblici e privati
5. promuovere la
pratica teatrale con corsi di aggiornamento anche nell’ambito scolastico, per
le diverse specializzazioni, rivolti in maniera prevalente ai propri soci e a
utenti diversi, anche se portatori di interessi sociali
6. ideare
progetti di valorizzazione ed artistici del territorio, tra cui l’allestimento,
la gestione e promozione di musei, biblioteche, mostre ed archivi; gestire
servizi aggiuntivi di musei, teatri, cinema, biblioteche ed altri locali aperti
al pubblico, ivi compresi servizi di accoglienza e visite ai musei
7. progettare
attività e percorsi atti a promuovere l’integrazione sociale e culturale
nell’ambito della Comunità Europea da sottoporre ad approvazione nell’ambito di
bandi locali, regionali, nazionali o emanati da enti, uffici e Direzioni
Generali dell’Unione Europea
Per l’attuazione dei propri
scopi, l’Associazione potrà assumere od ingaggiare artisti, conferenzieri,
esperti o altro personale specializzato estraneo all’Associazione.
L’associazione potrà prestare
anche ad altri enti pubblici o privati, italiani o stranieri, la propria
collaborazione per la realizzazione di iniziative conformi al proprio scopo e
potrà eventualmente aderire ad altre associazioni delle quali condivida le
finalità previa delibera dell’Assemblea dei soci, secondo i modi e i termini
previsti dal presente statuto.
L’Associazione
potrà in via accessoria, ausiliaria, secondaria e strumentale, svolgere
attività commerciale, pubblicitaria ed editoriale, per il raggiungimento degli
scopi sociali; potrà partecipare ad altre associazioni con oggetto analogo al
proprio e potrà promuovere e partecipare a federazioni di associazioni
analoghe. L’Associazione destinerà i fondi raccolti per la realizzazione dei
fini sociali.
Articolo 3. Risorse Economiche
L’Associazione
trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria
attività da:
a) Quote
associative ordinarie
b) Quote
associative supplementari o straordinarie
c) Donazioni,
eredità lasciti testamentari e legati
d) Erogazioni
liberali e oblazioni
e) Contributi
di enti pubblici e privati
f) Rimborsi
derivati da convenzioni
g) Entrate
derivanti da attività commerciali e produttive marginali, connesse agli scopi
istituzionali
h) Entrate
derivanti da manifestazioni, raccolte pubbliche di fondi e attività commerciali
occasionali, connesse alla necessità di reperimento fondi per il perseguimento
delle attività istituzionali
I fondi sono
depositati presso l’Istituto di credito stabilito dal Consiglio Direttivo. Il
Consiglio Direttivo delibera sulle seguenti operazioni finanziarie: apertura
conti correnti bancari e postali, permute e alienazioni immobiliari e
mobiliari, assunzioni di obbligazioni anche cambiarie e mutui ipotecari,
apertura e utilizzo di aperture di credito e finanziamento di ogni tipo;
stipulazioni di contratti; emissione di assegni e prelevamenti al fine della
gestione dell’ordinaria amministrazione.
Nel caso di
raccolta pubblica di fondi, l’Associazione dovrà redigere l’apposito
rendiconto, previsto dalle leggi vigenti.
Articolo 4. Associati
Possono far
parte dell’Associazione tutti coloro che facciano domanda scritta al Consiglio
Direttivo, dichiarando
1.
Di voler partecipare alla vita associativa
2.
Di voler condividere gli scopi istituzionali
3.
Di accettare senza riserve lo Statuto
4.
Di rispettare i regolamenti interni
Gli associati si distinguono in:
a)
SOCI FONDATORI, coloro che hanno ideato la
costituzione dell’associazione
b)
SOCI ORDINARI, coloro che versano l’apposita
quota associativa, così come deliberato dal Consiglio Direttivo, aderendo nel
contempo al presente statuto
c)
SOCI SOSTENITORI, coloro che vogliano versare
somme di denaro o mettere a disposizione dell’associazione senza corrispettiva
prestazione alcuna, beni o servizi di qualsiasi natura, al solo fine di
sostenere l’attività che la stessa promuove
Fra gli associati, siano essi ordinari o fondatori,
esistono parità di diritti e doveri. Gli associati hanno diritto di voto per
l’approvazione e le modifiche dello statuto dei regolamenti e per la nomina
degli organi direttivi dell’associazione. Ogni associato ha un voto. Il numero
degli iscritti all’associazione è illimitato. La quota associativa è stabilita
ogni anno dal Consiglio direttivo; non è restituibile in caso di recesso o di
perdita della qualifica di aderente. I soci possono frequentare la sede sociale
e tutti gli altri luoghi dove vengono esercitate le attività dell’associazione;
partecipare alle manifestazioni e ad ogni altra attività da essa promosse e
fruire di tutti i servizi dalla stessa forniti.
Articolo 5. Acquisto e perdita della qualifica di socio
La qualifica di socio si assume
previa accettazione della domanda che gli interessati devono indirizzare al
Consiglio Direttivo, che decide insindacabilmente e previo versamento della
quota associativa.
La qualifica di socio si perde:
per dimissioni da comunicare per iscritto, per delibera di esclusione del
Consiglio Direttivo per accertati motivi di incompatibilità, per aver
contravvenuto alle norme ed agli obblighi statutari o per altri motivi che
comportino indegnità, per morosità nel pagamento della quota associativa senza
giustificato motivo.
Articolo 6. Organi dell’Associazione
Sono organi dell’Associazione:
-
L’Assemblea dei soci
-
Il Consiglio Direttivo
-
Il Presidente ed il Vice Presidente del
Consiglio Direttivo
-
Il revisore dei conti, se nominato
Articolo 7. Assemblea dei soci
L’Assemblea dei soci è l’organo
sovrano dell’associazione.
I soci sono convocati in
assemblea almeno una volta l’anno. Hanno diritto di intervenire in assemblea
tutti i soci maggiori di età in regola con il pagamento della quota associativa
periodica. Ogni socio ha un voto in assemblea. Non è ammessa delega.
L’assemblea si riunisce nella
sede sociale o nel diverso luogo indicato nell’avviso di convocazione. La
convocazione viene effettuata dal Consiglio Direttivo non meno di venti giorni
prima di quello fissato per l’adunanza, mediante affissione nella sede sociale
di un apposito avviso contenente l’ordine del giorno, la data, l’ora e il luogo
dell’adunanza; in mancanza di sede sociale il presidente invierà una mail ai
soci con le stesse modalità
L’assemblea inoltre deve essere
convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta
motivata da almeno il 10% (dieci per cento) dei soci.
L’assemblea nomina il proprio
presidente. Il Presidente nomina un segretario. Il Presidente constata la
regolarità dell’assemblea nonché il diritto di intervento e di voto dei singoli
soci.
Delle riunioni di assemblea si
redige verbale debitamente firmato dal presidente e dal segretario ed
eventualmente dagli scrutatori, qualora vi siano state votazioni.
Le delibere assembleari saranno
rese note a tutti gli associati, con particolare riguardo a quelli non
intervenuti, con le stesse modalità previste per l’avviso di convocazione
dell’assemblea.
Articolo 7. Assemblea ordinaria
L’assemblea ordinaria si
costituisce validamente quando interviene in prima convocazione almeno la metà
degli associati, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli
intervenuti: essa delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la
maggioranza assoluta dei soci presenti
L’assemblea ordinaria
a. Approva
il bilancio o rendiconto
b. Nomina
i membri del Consiglio Direttivo e eventualmente il revisore contabile
c. Approva
e modifica il regolamento interno dell’associazione
d. Delibera
su ogni argomento attinente alla gestione ad essa sottoposto dal Consiglio
Direttivo e su quant’altro ad essa demandato per legge o per statuto
Articolo 8. Assemblea straordinaria
L’assemblea straordinaria si
costituisce validamente quando intervengono in prima convocazione la totalità
dei soci e in seconda convocazione la metà dei soci; essa delibera con la
maggioranza assoluta dei soci presenti.
L’assemblea straordinaria
delibera:
a. Sulle
modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto
b. Sullo
scioglimento dell’associazione e sulla devoluzione del patrimonio, secondo le
disposizioni del presente statuto
c. Sul
trasferimento della sede dell’associazione
d. Su
ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua
approvazione dal Consiglio Direttivo
Per la validità
della delibera di cui al precedente punto b., occorre la presenza di metà dei
soci ed il voto favorevole di tutti gli associati presenti
Le delibere
assembleari, sia in sede ordinaria che straordinaria, prese in conformità al
presentate statuto, obbligano tutti i soci anche se assenti, dissenzienti o
astenuti dal voto
Articolo 9. Consiglio Direttivo
L’associazione
è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da almeno tre membri eletti
dall’assemblea fra i soci.
I membri del
consiglio direttivo durano in carica un anno e sono rieleggibili. Essi eleggono
al loro interno il Presidente ed il Vice Presidente.
Il Presidente,
ed in caso di impedimento il Vice Presidente, cura l’esecuzione delle
deliberazioni dell’assemblea e del consiglio direttivo. Nessun compenso è
dovuto ai Consiglieri, al Presidente ed al Vice Presidente per l’attività
svolta, salvo il rimborso delle spese sostenute e documentate.
Il Consiglio è
convocato dal Presidente o su richiesta di almeno due membri ed è validamente
costituito quando è presente la maggioranza dei consiglieri. Delle riunioni del
Consiglio è redatto verbale su apposito libro. Il consiglio delibera a
maggioranza semplice in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti
prevale il voto del presidente.
Articolo 10. Poteri del Consiglio Direttivo
Il Consiglio
Direttivo è investito dei più ampi poteri per l’amministrazione ordinaria e
straordinaria dell’associazione.
In particolare
esso procede:
a) Alla
redazione dei bilanci o rendiconti ed alla loro presentazione all’assemblea
b) Alla
predisposizione del regolamento interno dell’associazione ed alle modifiche di
esso, sottoponendoli all’approvazione dell’assemblea
c) Alla
fissazione delle quote associative annuali
d) Alla
revisione degli elenchi dei soci in modo da accertare la permanenza dei
requisiti di ammissione di ciascun socio prendendo gli opportuni provvedimenti
in caso contrario
e) A
deliberare l’accettazione delle domande per l’ammissione di nuovi soci
f) A
determinare la politica gestionale dell’associazione e deliberare sulla
formazione dei vari programmi da attuare in funzione del conseguimento degli
scopi istituzionali
g) A
deliberare su ogni altra questione riguardante l’attività dell’associazione per
l’attuazione delle sue finalità secondo le direttive dell’assemblea, assumendo
tutte le iniziative necessarie
Il Consiglio
Direttivo può anche delegare parte delle proprie attribuzioni a uno o più dei
suoi membri determinando i limiti della delega.
Articolo 11. Il Presidente
Salvo quanto
già risultante incidentalmente dai precedenti articoli, al Presidente del
Consiglio Direttivo e, in caso di assenza o impedimento di questi, al Vice
Presidente è attribuita, a tutti gli effetti, la rappresentanza di fronte ai
terzi ed in giudizio dell’associazione.
La
rappresentanza spetta inoltre, nei limiti dei loro poteri, agli eventuali
consiglieri delegati
Al Presidente
spetta la firma degli atti sociali che impegnano l’associazione sia nei
riguardi dei soci che dei terzi. I consiglieri delegati hanno potere di firma
nei limiti della delega loro conferita.
Articolo 12. Entrate e patrimonio
Le entrate
dell’associazione sono costituite da:
1. Quote
associative periodiche versate dai soci ogni anno e eventuali contributi
volontari degli associati che potranno essere richiesti in relazione alle
necessità ed al funzionamento dell’associazione
2. Dal
ricavato dall’organizzazione di raccolte pubbliche di fondi effettuate
occasionalmente
3. Da
eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio
4. Eventuali
entrate per servizi prestati nell’ambito delle attività istituzionali e di
quelle connesse
5. Eventuali
erogazioni, donazioni, lasciti
6. Da
ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale
Tutte le quote
associative annuali non sono trasmissibili, salvo i trasferimenti mortis causa, né rivalutabili
È vietata la
distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché
fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la
destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
In caso di
scioglimento per qualunque causa dell’associazione, l’assemblea in seduta
straordinaria provvederà, sentito l’organismo di controllo di cui all’art.3,
comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n.662, alla devoluzione del patrimonio
dell’associazione ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di
pubblica utilità salvo diversa destinazione imposta dalla legge
Articolo 13. Esercizio finanziario
L’Esercizio
Finanziario si apre il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
Il consiglio
direttivo redigerà il bilancio consuntivo e preventivo, che dovranno essere
annualmente approvati dall’assemblea
Il bilancio
annuale deve fare riferimento sia alla situazione economica che a quella
finanziaria dell’associazione e deve essere reso noto a tutti gli associati
previo deposito presso la sede sociale in modo che ogni associato ne possa
prendere visione
Articolo 14. Controversie
In caso di
controversie fra i soci o fra i soci e l’associazione, relativamente all’atto
costitutivo o al presente statuto , sarà competente un Collegio di tre arbitri,
nominati uno per ciascuno delle parti ed il terzo di comune accordo, il quale
giudicherà secondo equità e senza formalità di procedure, salvo che tali
controversie non siano per legge demandate al giudizio dell’autorità
giudiziaria.
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